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Matrimonio Validità Nullità Casi Chiesa Catechesi

Catechesi terza parte
E' VALIDO IL MATRIMONIO DI CHI SI SPOSA SENZA FEDE?
   
di Jacques-Yves Pertin

 
I cattolici che si sposano in Chiesa senza fede, o con poca fede,  ricevono il sacramento del matrimonio? Questione molto attuale, che ne  implica un’altra: qual è l’influenza di una società scristianizzata, a  volte perfino ostile ai valori del matrimonio, sulla validità del  matrimonio cristiano? Cominciamo a capire cos’è precisamente il  “matrimonio cristiano”.
Come afferma la Chiesa nel Codice di Diritto  Canonico (can. 1057 § 1) «l’atto che costituisce il matrimonio è il  consenso». La natura stessa inclina l’uomo a dare questo consenso. In  altre parole: «Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra  tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste»  nella natura che Dio ha creato. Ciò significa che il matrimonio è una  realtà naturale, prima di essere un sacramento.
Come fa notare lo  stesso canone, il fatto di sposarsi non si riferisce al compimento di  un’attività specificamente soprannaturale, ma al conseguimento di azioni  naturali come procreare ed educare i figli.
È proprio questo  matrimonio naturale, come insegna san Paolo, che è stato elevato alla  dignità sacramentale per permettere agli sposi, citando Leone XIII, di  «ricevere la santità nel matrimonio stesso».
Così la realtà naturale  è diventata inseparabile dalla realtà sovrannaturale. Tra battezzati,  ormai, il mutuo consenso non può essere separato dal sacramento. Va  sottolineato, però, che «non c’è accanto al matrimonio naturale un altro  modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti  soprannaturali».
Gli sposi cristiani non fanno un matrimonio  naturale e un matrimonio sacramentale, come ingenuamente si potrebbe  credere nei Paesi dove c’è prima il matrimonio in Comune e poi in  Chiesa. Il sacramento non cambia l’essenza del matrimonio, lo eleva.
Quanti  sposi fanno l’esperienza di questo nella loro vita: nelle difficoltà,  come anche nella vita quotidiana, la grazia del matrimonio data da Dio  viene a santificare tutto, viene a dare l’aiuto necessario giorno dopo  giorno. La vita degli sposi non è da un lato naturale e dall’altro  sopranaturale. Il “matrimonio cristiano” è innestato nella vita  coniugale degli sposi, sicché ogni minima azione viene fatta con Dio e  per Dio.

Da ciò si conclude che chiedere per il sacramento del  matrimonio un requisito di fede, al di là di quello di voler sposarsi  secondo i valori naturali di un autentico matrimonio (fedeltà,  indissolubilità, apertura alla vita, ecc.), può condurre a gravi errori  sulla natura stessa del matrimonio, a ridurre il diritto di tutti a  sposarsi, o ancora a  voler «separare il matrimonio dei cristiani da  quello delle altre persone».
Se gli sposi si scambiano tale consenso  senza negare una delle qualità essenziali del matrimonio, la loro  mancanza di fede non può “invalidare” un tale matrimonio poiché il  matrimonio naturale e il sacramento sono diventati dopo la venuta di Gesù Cristo “la stessa e unica cosa”.
Sicuramente  è una questione molto delicata. Il Papa stesso, con grande umiltà, la  affrontava davanti ai sacerdoti della diocesi di Aosta nel 2006 dicendo  che personalmente aveva creduto, quando era Prefetto della Congregazione  per la dottrina della Fede, che un matrimonio celebrato senza fede  fosse nullo: “Io personalmente lo pensavo”.
Spesso infatti i numerosi  fallimenti dei matrimoni e portano la gente a pensare che se uno va in  Chiesa a sposarsi e che non “ci crede”, non è sposato. Non è così!
Ogni  uomo ha un  potere naturale speciale e unico di darsi al suo coniuge,  potere davanti al quale Dio quasi sembra cedere il passo: è un grande  potere, ed è una grande responsabilità. Il sacramento del matrimonio  vive in tutti coloro che  fanno un vero matrimonio perché la Grazia non  distrugge la natura ma la perfeziona.
 
Fonte: 2 Marzo 2009
Pubblicato su BastaBugie n. 79

Perché un  sacramento sia valido, si richiede nel ministro, a livello interiore,  solo una cosa: l’intenzione “di fare quello che fa la Chiesa”, che, in  parole povere,

significa l’intenzione di celebrare sul serio (non per scherzo) quel sacramento così come è celebrato nella Chiesa cattolica.


Tutto  qui, ma questo poco, come dichiara l’undicesimo canone, deve essere  presente per la validità del sacramento. Fermo restando quanto appena  detto, per il fatto che i sacramenti operano “ex opere operato”,

il  canone dodici specifica che l’eventuale condizione di peccato mortale  da parte del ministro celebrante non influisce minimamente sulla sua  validità. Per cui,

come diceva sant’Agostino,

“se Giuda battezza, è sempre Cristo che battezza”.

ORA SICCOME NESSUNO SI VA A SPOSARE IN CHIESA PER SCHERZO, IL MATRIMONIO ANCHE SENZA FEDE è VALIDO.

i sacramenti agiscono ex opere operato

(lett. « per il fatto stesso che l'azione viene compiuta »)

È questo il significato dell'affermazione della Chiesa:59 i sacramenti agiscono ex opere operato

(lett. « per il fatto stesso che l'azione viene compiuta »),

cioè in virtù dell'opera salvifica di Cristo, compiuta una volta per tutte.

Ne  consegue che « il sacramento non è realizzato dalla giustizia dell'uomo  che lo conferisce o lo riceve, ma dalla potenza di Dio ».60

Quando  un sacramento viene celebrato in conformità all'intenzione della  Chiesa, la potenza di Cristo e del suo Spirito agisce in esso e per  mezzo di esso, indipendentemente dalla santità personale del ministro.  Tuttavia i frutti dei sacramenti dipendono anche dalle disposizioni di  colui che li riceve. Catechismo 1128


Motivi di nullità
   
FONTE: TRIBUNALE ECCLESIASTICO SICULO
https://tribunaleinterdiocesanosiculo.it/motivi-di-nullita/

 
La celebrazione del matrimonio  richiede che il consenso sia posto tra un uomo e una donna  giuridicamente abili (ossia non inabilitate da impedimenti) e secondo le  solennità previste dalla legge (in ossequio cioè alla forma canonica). I  motivi di nullità del matrimonio riguardano, pertanto, la mancanza  della forma canonica, la presenza di impedimenti dirimenti non  dispensati, un vizio o difetto del consenso.
Non vanno poi dimenticate altre situazioni in cui esistono le condizioni  per chiedere la concessione della dispensa per un matrimonio non  consumato oppure non sacramentale.

Gli impedimenti (canoni 1073-1094 del C.D.C.)
La presenza di un impedimento in uno dei due contraenti al momento  del consenso rende nullo il matrimonio (canone 1073), salvo dispensa  dall’impedimento quando questa è possibile.
Gli impedimenti possono riguardare la capacità personale al matrimonio e  avere origine da un comportamento delittuoso oppure sorgere da un  vincolo familiare.
  • Impedimenti che riguardano la capacità personale:
    1. Età: l’età minima prevista per l’uomo è di 16 anni,  mentre per la donna è di 14 anni (cf. canone 1083). La Conferenza  Episcopale Italiana, per la liceità, richiede per entrambi la maggiore  età (cf. Decreto generale sul matrimonio canonico, nn.36-37).
    2. Impotenza assoluta e perpetua (canone 1084), ossia  la mancanza di capacità di porre l’atto sessuale naturale nell’ambito  del concreto rapporto coniugale. La sterilità non rientra in tale  fattispecie.
    3. Vincolo ancora sussistente di un precedente matrimonio valido (canone 1085). Si richiama la realtà dell’indissolubilità del matrimonio;
    4. Ordine sacro (canone 1087) o voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso (canone 1088);
    5. Disparità di culto, ossia la mancanza del battesimo  di uno dei due contraenti (canone 1086). In tale modo si intende  favorire la vita di fede della parte cattolica; inoltre si è consapevoli  della prevedibile maggiore difficoltà nella realizzazione della  comunione di vita del matrimonio in presenza di grosse disparità in  merito alla fede religiosa. A particolari condizioni è possibile la  dispensa (canoni 1127-1129 e Decreto generale sul matrimonio canonico, nn.48-52).
  • Impedimenti che sorgono da comportamento delittuoso:
    1. Ratto: non è possibile costituire un valido  matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo  di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal  rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga liberamente e  spontaneamente il matrimonio (canone 1089);
    2. Crimine: l’impedimento sorge come conseguenza  dell’uccisione – a cui si è concorso materialmente o come mandante – del  proprio o altrui coniuge per poter celebrare il matrimonio con una  persona determinata (canone 1090).
  • Impedimenti da vincolo coniugale, che sorgono a seguito di:
    1. Legame di consanguineità in linea retta e fino al quarto grado incluso della linea collaterale (canone 1091);
    2. Legame di affinità in linea retta (canone 1092), ossia tra il futuro marito/moglie e ascendenti o discendenti della futura moglie/marito (Decreto generale sul matrimonio canonico, n.39);
    3. Legame di parentela legale che sorge da adozione, o in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale (canone 1094).

La forma canonica
La forma canonica deve essere osservata se almeno una delle parti  contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa  accolta  (canone 1117), salva la dispensa dell’Ordinario del luogo per  gravi cause (cf. canone 1127 e Decreto generale sul matrimonio canonico, n.50).
La forma canonica consiste nello scambio del consenso alla presenza  dell’Ordinario del luogo o del parroco oppure del sacerdote o diacono  delegati da uno di essi, i quali chiedono la manifestazione del consenso  dei contraenti e la ricevono, in nome della Chiesa, alla presenza di  due testimoni (canone 1108 § 1-2). Al matrimonio tra due parti orientali  o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica,  assiste validamente solo il sacerdote (canone 1108 § 3).

I vizi del consenso (canoni 1095-1099 e 1101-1103 del C.D.C.)
Vista l’importanza del consenso matrimoniale come elemento  fondamentale ed insostituibile per la costituzione del matrimonio, si è  sempre prestata grande attenzione a questa realtà e a quello che, a vari  livelli, può impedire l’emissione di un valido consenso. Nella maggior  parte dei casi, poi, i capi di nullità del matrimonio riguardano  possibili difetti e vizi del consenso. Essi possono sorgere da  un’incapacità psichica, da un difetto volontario del consenso o da un  vizio della libertà del consenso medesimo.
Prima di presentare brevemente i capi di nullità, si ricorda che – per  esserci nullità del matrimonio – devono essere presenti al momento dello  scambio del consenso.
  • L’incapacità psichica fa riferimento al canone 1095 ed è presente quando un nubendo (uno dei due contraenti), per cause di natura psichica:
    1. Manca del sufficiente uso di ragione (canone 1095  n.1) – e quindi non è capace di quell’atto di volontà che è il consenso  matrimoniale – a seguito di malattie mentali o psicosi di tipo  permanente, oppure anche per alterazioni delle facoltà mentali di  carattere contingente e transitorio presenti nel soggetto al momento  della prestazione del consenso matrimoniale;
    2. Presenta un grave difetto di discrezione di giudizio  (canone 1095 n.2). Si intende con tale termine sia la capacità di  sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri essenziali del  matrimonio, sia la libera autodeterminazione nel decidere e farsi carico  della scelta del matrimonio;
    3. E’ incapace di adempiere, sempre per cause di natura psichica, uno o più obblighi essenziali del matrimonio (canone 1095 n.3), come ad esempio il bonum coniugum (il bene dei coniugi), la generazione ed educazione della prole, la fedeltà e l’indissolubilità.
L’incapacità deve essere presente al momento del consenso  matrimoniale. Essa poi non deve essere confusa con una difficoltà, per  quanto consistente, a valutare criticamente e liberamente e ad assumersi  la scelta matrimoniale o ad adempiere le obbligazioni essenziali della  medesima. Per la valutazione della causa psichica e della sua gravità,  nel corso dell’istruttoria (e talvolta anche nella fase preliminare), si  ricorre all’ausilio di un perito.
  • Il difetto volontario del consenso fa riferimento  alla simulazione – dunque, al canone 1101 § 2 – ossia alla discrepanza  tra consenso interno dell’animo e parole o segni adoperati nel celebrare  il matrimonio. Siamo alla presenza di un atto positivo di volontà,  ossia di una scelta determinata della volontà effettiva del contraente,  una vera decisione con cui si esclude il matrimonio stesso (simulazione totale) oppure una sua proprietà o elemento essenziale (simulazione parziale).  Tale atto di volontà può essere posto in modo esplicito (diretto  immediatamente verso l’oggetto dell’esclusione) oppure implicito  (diretto solo mediamente ad esso), attuale oppure virtuale (ossia posto e  non revocato in seguito, per cui continua a produrre il suo effetto).  Vediamo brevemente i diversi capi di nullità:
    1. Si ha simulazione totale quando si nega la  coniugalità del proprio consenso, da cui non si vuole far derivare alcun  obbligo, bensì solo eventualmente qualche vantaggio estrinseco, per  esempio di natura sociale o patrimoniale;
    2. Si parla di simulazione parziale quando il soggetto vuole il matrimonio, ma lo priva positivamente di un suo elemento o proprietà essenziale. Così, si esclude:
      • La prole, ossia la strutturale ordinazione di  princìpi del matrimonio alla procreazione, oppure, in altri termini,  l’apertura alla fecondità del proprio matrimonio;
      • L’indissolubilità, con la volontà determinata di  non impegnarsi per sempre, per un motivo ideologico oppure pratico,  indipendentemente da come si intenda poi liberarsi dal vincolo (per  esempio tramite il divorzio);
      • L’unità/fedeltà, con un’intenzione poligamica o  comunque contraria all’esclusività della donazione di sé per il tramite  della disponibilità esclusiva e perpetua della propria sessualità  genitale;
      • L’ordinazione al bonum coniugum (il bene dei  coniugi); pur in assenza di un orientamento dottrinale e  giurisprudenziale univoco, se ne può ipotizzare l’esclusione alla  presenza di una positiva e programmatica negazione alla minimale  disponibilità all’aiuto reciproco e al rispetto del coniuge, oppure di  una volontà positiva e programmatica dell’imposizione di una vita  sessuale gravemente pericolosa e/o immorale;
      • La sacramentalità, ossia il valore di “sacramento”  del matrimonio, sebbene parte consistente della dottrina la riconduca  alla simulazione totale, vista l’identità e l’inseparabilità tra patto  sacramentale e sacramento.
  • Esistono infine i vizi e difetti che intaccano la libertà del consenso:
    1. La violenza fisica o il timore grave (canone 1103).  Quest’ultimo deve essere grave (oggettivamente o in riferimento al  soggetto concreto), non intrinseco (quindi indotto dall’esterno da uno o  più soggetti specifici) e anche non intenzionale al matrimonio da parte  dell’inducente. Per liberarsi dal timore la persona è costretta a  scegliere il matrimonio. Il timore può essere anche reverenziale, nel  qual caso l’oggetto del timore è la perdita del rapporto di predilezione  con colui che lo induce;
    2. L’errore sulla persona (canone 1097 § 1), ossia sulla sua identità fisica, non sulla sua personalità;
    3. L’errore di fatto circa una qualità personale dell’altro contraente  (canone 1097 § 2), qualora questa qualità sia voluta in modo diretto,  quindi esplicitamente, e principale, ossia prevalente rispetto  all’oggetto istituzionale del consenso. In altre parole, la qualità –  non frivola o banale – viene posta dal contraente come oggetto  sostanziale del consenso medesimo, con la conseguente  “strumentalizzazione” a essa della persona dell’altro;
    4. L’errore doloso (canone 1098), ossia un errore  indotto dolosamente (dall’altro nubente o da terzi) per ottenere il  consenso matrimoniale, errore riguardante una qualità fisica o morale  dell’altra parte che, per sua natura, può perturbare gravemente la vita  coniugale;
    5. L’apposizione di condizioni al consenso (canone  1102), nel qual caso si fa dipendere l’efficacia giuridica del consenso  da un fatto ad esso esterno; la condizione può essere propria, ossia de futuro, oppure impropria, ossia de preterito o de praesenti.  Nel primo caso, se posta, la condizione comporta la nullità del  matrimonio. Nel secondo caso, il suo effetto dipende dall’adempimento o  meno della condizione posta, anche se per la liceità serve la licenza  scritta dell’Ordinario del luogo.
  •  
    Il procedimento amministrativo e gli effetti giuridici
    La dispensa
    In presenza di un matrimonio non rato (cioè non sacramentale) o  non consumato, è possibile chiedere la dispensa. Si tratta di una  grazia che viene concessa al termine di un procedimento amministrativo  (non giudiziale, come invece avviene per le cause di nullità  matrimoniale) qualora siano presenti determinate condizioni.
    • Matrimonio non sacramentale
      Il matrimonio non sacramentale è quello contratto tra una parte  battezzata e l’altra non battezzata, oppure tra due non battezzati. Pur  godendo di una indissolubilità intrinseca, a determinate condizioni può  essere sciolto dal Romano Pontefice o ipso iure nel momento della celebrazione di un nuovo matrimonio cui l’autorità ecclesiastica ha ammesso il battezzato (canoni 1143-1150).
    • Matrimonio non consumato
      Il matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e  una non battezzata, può essere sciolto per giusta causa dal Romano  Pontefice (Privilegio Paolino), su richiesta di una o di entrambe le  parti (canoni 1142 e 1697-1706 e Decreto generale sul matrimonio canonico, nn.63-66). Per consumazione del matrimonio si intende il compiere tra i coniugi, «in  modo umano, l’atto coniugale per sé idoneo alla generazione della  prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i  coniugi divengono una sola carne» (canone 1061 § 1). In tal modo si  evidenzia l’importanza della consumazione per il raggiungimento del  significato interpersonale e simbolico della donazione coniugale.
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