Matrimonio Validità Nullità Casi Chiesa Catechesi
Catechesi terza parte
E' VALIDO IL MATRIMONIO DI CHI SI SPOSA SENZA FEDE?
di Jacques-Yves Pertin
I cattolici che si sposano in Chiesa senza fede, o con poca fede, ricevono il sacramento del matrimonio? Questione molto attuale, che ne implica un’altra: qual è l’influenza di una società scristianizzata, a volte perfino ostile ai valori del matrimonio, sulla validità del matrimonio cristiano? Cominciamo a capire cos’è precisamente il “matrimonio cristiano”.
Come afferma la Chiesa nel Codice di Diritto Canonico (can. 1057 § 1) «l’atto che costituisce il matrimonio è il consenso». La natura stessa inclina l’uomo a dare questo consenso. In altre parole: «Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste» nella natura che Dio ha creato. Ciò significa che il matrimonio è una realtà naturale, prima di essere un sacramento.
Come fa notare lo stesso canone, il fatto di sposarsi non si riferisce al compimento di un’attività specificamente soprannaturale, ma al conseguimento di azioni naturali come procreare ed educare i figli.
È proprio questo matrimonio naturale, come insegna san Paolo, che è stato elevato alla dignità sacramentale per permettere agli sposi, citando Leone XIII, di «ricevere la santità nel matrimonio stesso».
Così la realtà naturale è diventata inseparabile dalla realtà sovrannaturale. Tra battezzati, ormai, il mutuo consenso non può essere separato dal sacramento. Va sottolineato, però, che «non c’è accanto al matrimonio naturale un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali».
Gli sposi cristiani non fanno un matrimonio naturale e un matrimonio sacramentale, come ingenuamente si potrebbe credere nei Paesi dove c’è prima il matrimonio in Comune e poi in Chiesa. Il sacramento non cambia l’essenza del matrimonio, lo eleva.
Quanti sposi fanno l’esperienza di questo nella loro vita: nelle difficoltà, come anche nella vita quotidiana, la grazia del matrimonio data da Dio viene a santificare tutto, viene a dare l’aiuto necessario giorno dopo giorno. La vita degli sposi non è da un lato naturale e dall’altro sopranaturale. Il “matrimonio cristiano” è innestato nella vita coniugale degli sposi, sicché ogni minima azione viene fatta con Dio e per Dio.
Come afferma la Chiesa nel Codice di Diritto Canonico (can. 1057 § 1) «l’atto che costituisce il matrimonio è il consenso». La natura stessa inclina l’uomo a dare questo consenso. In altre parole: «Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste» nella natura che Dio ha creato. Ciò significa che il matrimonio è una realtà naturale, prima di essere un sacramento.
Come fa notare lo stesso canone, il fatto di sposarsi non si riferisce al compimento di un’attività specificamente soprannaturale, ma al conseguimento di azioni naturali come procreare ed educare i figli.
È proprio questo matrimonio naturale, come insegna san Paolo, che è stato elevato alla dignità sacramentale per permettere agli sposi, citando Leone XIII, di «ricevere la santità nel matrimonio stesso».
Così la realtà naturale è diventata inseparabile dalla realtà sovrannaturale. Tra battezzati, ormai, il mutuo consenso non può essere separato dal sacramento. Va sottolineato, però, che «non c’è accanto al matrimonio naturale un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali».

Gli sposi cristiani non fanno un matrimonio naturale e un matrimonio sacramentale, come ingenuamente si potrebbe credere nei Paesi dove c’è prima il matrimonio in Comune e poi in Chiesa. Il sacramento non cambia l’essenza del matrimonio, lo eleva.
Quanti sposi fanno l’esperienza di questo nella loro vita: nelle difficoltà, come anche nella vita quotidiana, la grazia del matrimonio data da Dio viene a santificare tutto, viene a dare l’aiuto necessario giorno dopo giorno. La vita degli sposi non è da un lato naturale e dall’altro sopranaturale. Il “matrimonio cristiano” è innestato nella vita coniugale degli sposi, sicché ogni minima azione viene fatta con Dio e per Dio.
Da ciò si conclude che chiedere per il sacramento del matrimonio un requisito di fede, al di là di quello di voler sposarsi secondo i valori naturali di un autentico matrimonio (fedeltà, indissolubilità, apertura alla vita, ecc.), può condurre a gravi errori sulla natura stessa del matrimonio, a ridurre il diritto di tutti a sposarsi, o ancora a voler «separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone».
Se gli sposi si scambiano tale consenso senza negare una delle qualità essenziali del matrimonio, la loro mancanza di fede non può “invalidare” un tale matrimonio poiché il matrimonio naturale e il sacramento sono diventati dopo la venuta di Gesù Cristo “la stessa e unica cosa”.
Sicuramente è una questione molto delicata. Il Papa stesso, con grande umiltà, la affrontava davanti ai sacerdoti della diocesi di Aosta nel 2006 dicendo che personalmente aveva creduto, quando era Prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede, che un matrimonio celebrato senza fede fosse nullo: “Io personalmente lo pensavo”.
Spesso infatti i numerosi fallimenti dei matrimoni e portano la gente a pensare che se uno va in Chiesa a sposarsi e che non “ci crede”, non è sposato. Non è così!
Ogni uomo ha un potere naturale speciale e unico di darsi al suo coniuge, potere davanti al quale Dio quasi sembra cedere il passo: è un grande potere, ed è una grande responsabilità. Il sacramento del matrimonio vive in tutti coloro che fanno un vero matrimonio perché la Grazia non distrugge la natura ma la perfeziona.
Fonte: 2 Marzo 2009
Pubblicato su BastaBugie n. 79
Perché un sacramento sia valido, si richiede nel ministro, a livello interiore, solo una cosa: l’intenzione “di fare quello che fa la Chiesa”, che, in parole povere,
significa l’intenzione di celebrare sul serio (non per scherzo) quel sacramento così come è celebrato nella Chiesa cattolica.
Tutto qui, ma questo poco, come dichiara l’undicesimo canone, deve essere presente per la validità del sacramento. Fermo restando quanto appena detto, per il fatto che i sacramenti operano “ex opere operato”,
il canone dodici specifica che l’eventuale condizione di peccato mortale da parte del ministro celebrante non influisce minimamente sulla sua validità. Per cui,
come diceva sant’Agostino,
“se Giuda battezza, è sempre Cristo che battezza”.
ORA SICCOME NESSUNO SI VA A SPOSARE IN CHIESA PER SCHERZO, IL MATRIMONIO ANCHE SENZA FEDE è VALIDO.
i sacramenti agiscono ex opere operato
(lett. « per il fatto stesso che l'azione viene compiuta »)
È questo il significato dell'affermazione della Chiesa:59 i sacramenti agiscono ex opere operato
(lett. « per il fatto stesso che l'azione viene compiuta »),
cioè in virtù dell'opera salvifica di Cristo, compiuta una volta per tutte.
Ne consegue che « il sacramento non è realizzato dalla giustizia dell'uomo che lo conferisce o lo riceve, ma dalla potenza di Dio ».60
Quando un sacramento viene celebrato in conformità all'intenzione della Chiesa, la potenza di Cristo e del suo Spirito agisce in esso e per mezzo di esso, indipendentemente dalla santità personale del ministro. Tuttavia i frutti dei sacramenti dipendono anche dalle disposizioni di colui che li riceve. Catechismo 1128
Perché un sacramento sia valido, si richiede nel ministro, a livello interiore, solo una cosa: l’intenzione “di fare quello che fa la Chiesa”, che, in parole povere,
significa l’intenzione di celebrare sul serio (non per scherzo) quel sacramento così come è celebrato nella Chiesa cattolica.
Tutto qui, ma questo poco, come dichiara l’undicesimo canone, deve essere presente per la validità del sacramento. Fermo restando quanto appena detto, per il fatto che i sacramenti operano “ex opere operato”,
il canone dodici specifica che l’eventuale condizione di peccato mortale da parte del ministro celebrante non influisce minimamente sulla sua validità. Per cui,
come diceva sant’Agostino,
“se Giuda battezza, è sempre Cristo che battezza”.
ORA SICCOME NESSUNO SI VA A SPOSARE IN CHIESA PER SCHERZO, IL MATRIMONIO ANCHE SENZA FEDE è VALIDO.
i sacramenti agiscono ex opere operato
(lett. « per il fatto stesso che l'azione viene compiuta »)
È questo il significato dell'affermazione della Chiesa:59 i sacramenti agiscono ex opere operato
(lett. « per il fatto stesso che l'azione viene compiuta »),
cioè in virtù dell'opera salvifica di Cristo, compiuta una volta per tutte.
Ne consegue che « il sacramento non è realizzato dalla giustizia dell'uomo che lo conferisce o lo riceve, ma dalla potenza di Dio ».60
Quando un sacramento viene celebrato in conformità all'intenzione della Chiesa, la potenza di Cristo e del suo Spirito agisce in esso e per mezzo di esso, indipendentemente dalla santità personale del ministro. Tuttavia i frutti dei sacramenti dipendono anche dalle disposizioni di colui che li riceve. Catechismo 1128

Motivi di nullità
FONTE: TRIBUNALE ECCLESIASTICO SICULO
https://tribunaleinterdiocesanosiculo.it/motivi-di-nullita/
La celebrazione del matrimonio richiede che il consenso sia posto tra un uomo e una donna giuridicamente abili (ossia non inabilitate da impedimenti) e secondo le solennità previste dalla legge (in ossequio cioè alla forma canonica). I motivi di nullità del matrimonio riguardano, pertanto, la mancanza della forma canonica, la presenza di impedimenti dirimenti non dispensati, un vizio o difetto del consenso.
Non vanno poi dimenticate altre situazioni in cui esistono le condizioni per chiedere la concessione della dispensa per un matrimonio non consumato oppure non sacramentale.
Non vanno poi dimenticate altre situazioni in cui esistono le condizioni per chiedere la concessione della dispensa per un matrimonio non consumato oppure non sacramentale.
Gli impedimenti (canoni 1073-1094 del C.D.C.)
La presenza di un impedimento in uno dei due contraenti al momento del consenso rende nullo il matrimonio (canone 1073), salvo dispensa dall’impedimento quando questa è possibile.
Gli impedimenti possono riguardare la capacità personale al matrimonio e avere origine da un comportamento delittuoso oppure sorgere da un vincolo familiare.
Gli impedimenti possono riguardare la capacità personale al matrimonio e avere origine da un comportamento delittuoso oppure sorgere da un vincolo familiare.
- Impedimenti che riguardano la capacità personale:
- Età: l’età minima prevista per l’uomo è di 16 anni, mentre per la donna è di 14 anni (cf. canone 1083). La Conferenza Episcopale Italiana, per la liceità, richiede per entrambi la maggiore età (cf. Decreto generale sul matrimonio canonico, nn.36-37).
- Impotenza assoluta e perpetua (canone 1084), ossia la mancanza di capacità di porre l’atto sessuale naturale nell’ambito del concreto rapporto coniugale. La sterilità non rientra in tale fattispecie.
- Vincolo ancora sussistente di un precedente matrimonio valido (canone 1085). Si richiama la realtà dell’indissolubilità del matrimonio;
- Ordine sacro (canone 1087) o voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso (canone 1088);
- Disparità di culto, ossia la mancanza del battesimo di uno dei due contraenti (canone 1086). In tale modo si intende favorire la vita di fede della parte cattolica; inoltre si è consapevoli della prevedibile maggiore difficoltà nella realizzazione della comunione di vita del matrimonio in presenza di grosse disparità in merito alla fede religiosa. A particolari condizioni è possibile la dispensa (canoni 1127-1129 e Decreto generale sul matrimonio canonico, nn.48-52).
- Impedimenti che sorgono da comportamento delittuoso:
- Ratto: non è possibile costituire un valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga liberamente e spontaneamente il matrimonio (canone 1089);
- Crimine: l’impedimento sorge come conseguenza dell’uccisione – a cui si è concorso materialmente o come mandante – del proprio o altrui coniuge per poter celebrare il matrimonio con una persona determinata (canone 1090).
- Impedimenti da vincolo coniugale, che sorgono a seguito di:
- Legame di consanguineità in linea retta e fino al quarto grado incluso della linea collaterale (canone 1091);
- Legame di affinità in linea retta (canone 1092), ossia tra il futuro marito/moglie e ascendenti o discendenti della futura moglie/marito (Decreto generale sul matrimonio canonico, n.39);
- Legame di parentela legale che sorge da adozione, o in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale (canone 1094).
La forma canonica
La forma canonica deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta (canone 1117), salva la dispensa dell’Ordinario del luogo per gravi cause (cf. canone 1127 e Decreto generale sul matrimonio canonico, n.50).
La forma canonica consiste nello scambio del consenso alla presenza dell’Ordinario del luogo o del parroco oppure del sacerdote o diacono delegati da uno di essi, i quali chiedono la manifestazione del consenso dei contraenti e la ricevono, in nome della Chiesa, alla presenza di due testimoni (canone 1108 § 1-2). Al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica, assiste validamente solo il sacerdote (canone 1108 § 3).
La forma canonica consiste nello scambio del consenso alla presenza dell’Ordinario del luogo o del parroco oppure del sacerdote o diacono delegati da uno di essi, i quali chiedono la manifestazione del consenso dei contraenti e la ricevono, in nome della Chiesa, alla presenza di due testimoni (canone 1108 § 1-2). Al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica, assiste validamente solo il sacerdote (canone 1108 § 3).
I vizi del consenso (canoni 1095-1099 e 1101-1103 del C.D.C.)
Vista l’importanza del consenso matrimoniale come elemento fondamentale ed insostituibile per la costituzione del matrimonio, si è sempre prestata grande attenzione a questa realtà e a quello che, a vari livelli, può impedire l’emissione di un valido consenso. Nella maggior parte dei casi, poi, i capi di nullità del matrimonio riguardano possibili difetti e vizi del consenso. Essi possono sorgere da un’incapacità psichica, da un difetto volontario del consenso o da un vizio della libertà del consenso medesimo.
Prima di presentare brevemente i capi di nullità, si ricorda che – per esserci nullità del matrimonio – devono essere presenti al momento dello scambio del consenso.
Prima di presentare brevemente i capi di nullità, si ricorda che – per esserci nullità del matrimonio – devono essere presenti al momento dello scambio del consenso.
- L’incapacità psichica fa riferimento al canone 1095 ed è presente quando un nubendo (uno dei due contraenti), per cause di natura psichica:
- Manca del sufficiente uso di ragione (canone 1095 n.1) – e quindi non è capace di quell’atto di volontà che è il consenso matrimoniale – a seguito di malattie mentali o psicosi di tipo permanente, oppure anche per alterazioni delle facoltà mentali di carattere contingente e transitorio presenti nel soggetto al momento della prestazione del consenso matrimoniale;
- Presenta un grave difetto di discrezione di giudizio (canone 1095 n.2). Si intende con tale termine sia la capacità di sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia la libera autodeterminazione nel decidere e farsi carico della scelta del matrimonio;
- E’ incapace di adempiere, sempre per cause di natura psichica, uno o più obblighi essenziali del matrimonio (canone 1095 n.3), come ad esempio il bonum coniugum (il bene dei coniugi), la generazione ed educazione della prole, la fedeltà e l’indissolubilità.
L’incapacità deve essere presente al momento del consenso matrimoniale. Essa poi non deve essere confusa con una difficoltà, per quanto consistente, a valutare criticamente e liberamente e ad assumersi la scelta matrimoniale o ad adempiere le obbligazioni essenziali della medesima. Per la valutazione della causa psichica e della sua gravità, nel corso dell’istruttoria (e talvolta anche nella fase preliminare), si ricorre all’ausilio di un perito.
- Si ha simulazione totale quando si nega la coniugalità del proprio consenso, da cui non si vuole far derivare alcun obbligo, bensì solo eventualmente qualche vantaggio estrinseco, per esempio di natura sociale o patrimoniale;
- Si parla di simulazione parziale quando il soggetto vuole il matrimonio, ma lo priva positivamente di un suo elemento o proprietà essenziale. Così, si esclude:
- La prole, ossia la strutturale ordinazione di princìpi del matrimonio alla procreazione, oppure, in altri termini, l’apertura alla fecondità del proprio matrimonio;
- L’indissolubilità, con la volontà determinata di non impegnarsi per sempre, per un motivo ideologico oppure pratico, indipendentemente da come si intenda poi liberarsi dal vincolo (per esempio tramite il divorzio);
- L’unità/fedeltà, con un’intenzione poligamica o comunque contraria all’esclusività della donazione di sé per il tramite della disponibilità esclusiva e perpetua della propria sessualità genitale;
- L’ordinazione al bonum coniugum (il bene dei coniugi); pur in assenza di un orientamento dottrinale e giurisprudenziale univoco, se ne può ipotizzare l’esclusione alla presenza di una positiva e programmatica negazione alla minimale disponibilità all’aiuto reciproco e al rispetto del coniuge, oppure di una volontà positiva e programmatica dell’imposizione di una vita sessuale gravemente pericolosa e/o immorale;
- La sacramentalità, ossia il valore di “sacramento” del matrimonio, sebbene parte consistente della dottrina la riconduca alla simulazione totale, vista l’identità e l’inseparabilità tra patto sacramentale e sacramento.
- La violenza fisica o il timore grave (canone 1103). Quest’ultimo deve essere grave (oggettivamente o in riferimento al soggetto concreto), non intrinseco (quindi indotto dall’esterno da uno o più soggetti specifici) e anche non intenzionale al matrimonio da parte dell’inducente. Per liberarsi dal timore la persona è costretta a scegliere il matrimonio. Il timore può essere anche reverenziale, nel qual caso l’oggetto del timore è la perdita del rapporto di predilezione con colui che lo induce;
- L’errore sulla persona (canone 1097 § 1), ossia sulla sua identità fisica, non sulla sua personalità;
- L’errore di fatto circa una qualità personale dell’altro contraente (canone 1097 § 2), qualora questa qualità sia voluta in modo diretto, quindi esplicitamente, e principale, ossia prevalente rispetto all’oggetto istituzionale del consenso. In altre parole, la qualità – non frivola o banale – viene posta dal contraente come oggetto sostanziale del consenso medesimo, con la conseguente “strumentalizzazione” a essa della persona dell’altro;
- L’errore doloso (canone 1098), ossia un errore indotto dolosamente (dall’altro nubente o da terzi) per ottenere il consenso matrimoniale, errore riguardante una qualità fisica o morale dell’altra parte che, per sua natura, può perturbare gravemente la vita coniugale;
- L’apposizione di condizioni al consenso (canone 1102), nel qual caso si fa dipendere l’efficacia giuridica del consenso da un fatto ad esso esterno; la condizione può essere propria, ossia de futuro, oppure impropria, ossia de preterito o de praesenti. Nel primo caso, se posta, la condizione comporta la nullità del matrimonio. Nel secondo caso, il suo effetto dipende dall’adempimento o meno della condizione posta, anche se per la liceità serve la licenza scritta dell’Ordinario del luogo.

Il procedimento amministrativo e gli effetti giuridici
La dispensa
In presenza di un matrimonio non rato (cioè non sacramentale) o non consumato, è possibile chiedere la dispensa. Si tratta di una grazia che viene concessa al termine di un procedimento amministrativo (non giudiziale, come invece avviene per le cause di nullità matrimoniale) qualora siano presenti determinate condizioni.
- Matrimonio non sacramentale
Il matrimonio non sacramentale è quello contratto tra una parte battezzata e l’altra non battezzata, oppure tra due non battezzati. Pur godendo di una indissolubilità intrinseca, a determinate condizioni può essere sciolto dal Romano Pontefice o ipso iure nel momento della celebrazione di un nuovo matrimonio cui l’autorità ecclesiastica ha ammesso il battezzato (canoni 1143-1150). - Matrimonio non consumato
Il matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, può essere sciolto per giusta causa dal Romano Pontefice (Privilegio Paolino), su richiesta di una o di entrambe le parti (canoni 1142 e 1697-1706 e Decreto generale sul matrimonio canonico, nn.63-66). Per consumazione del matrimonio si intende il compiere tra i coniugi, «in modo umano, l’atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne» (canone 1061 § 1). In tal modo si evidenzia l’importanza della consumazione per il raggiungimento del significato interpersonale e simbolico della donazione coniugale.